Appare singolare l'immobilismo dell'assessorato di fronte ad un'insurrezione di tecnici agrari, politica e associazioni di categoria che chiedono il ritiro immediato del bando coì scritto, per scongiurare il blocco dei fondi.
La regione ha solo elaborato, dopo circa un mese di tempo, soltanto dei legittimi chiarimenti mediante le FAQ, che peraltro sono scritte forse allo stesso modo dei bandi:
es. FAQ n.79 il quesito è il seguente:
DOMANDA: per le società in accomandita il giovane agricoltore deve essere il socio accomandante?
RISPOSTA: per l’elevazione dell’aliquota, nel caso di società in accomandita semplice, il giovane deve
essere il socio accomandante nella cui responsabilità ricade la titolarità delle scelte imprenditoriali.
Uno strafalcione incredibile, per il quale c'è sempre più da chiedersi "ma in mano a chi siamo?", visto quanto riportato nel codice civile, libro V, titolo V, agli artt. 2318 e 2320, che riporto appresso:
Art. 2320.
Soci accomandanti.
Soci accomandanti.
I soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari. Il socio accomandante che contravviene a tale divieto assume responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali e può essere escluso a norma dell'articolo 2286.
I soci accomandanti possono tuttavia prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori e, se l'atto costitutivo lo consente, dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni e compiere atti di ispezione e di sorveglianza.
In ogni caso essi hanno diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, e di controllarne l'esattezza consultando i libri e gli altri documenti della società.
Art. 2318.
Soci accomandatari.
Soci accomandatari.
I soci accomandatari hanno i diritti e gli obblighi dei soci della società in nome collettivo.
L'amministrazione della società può essere conferita soltanto a soci accomandatari.