Sicuramente importante l'abbassamento della soglia di PST per l'accesso al bando da parte delle piccole aziende, peraltro molto diffuse in sicilia.
Ma alcune grosse incongruenze con le priorità della decisione permangono, ed in particolare nelle disposizioni attuative della M04.1 ho segnalato:
Spett.le Ordine,
Ad integrazione di quanto vi ho già comunicato, e su richiesta da parte del Presidente, Prot. n. 3373/16, considerato che sul sito istituzionale è stato pubblicato il PSR 2.1 e le decisioni CE del 20/12/16 n.8969, vi suggerisco di valutare quanto segue:
A pagina 11 delle disposizioni attuative, al primo capoverso v'è scritto:
"Per quanto riguarda le opere edili, impianti, macchine e attrezzature relative alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti, la maggiorazione del 20% riguarderà solo gli interventi sovvenzionati nell’ambito del PEI in materia di produttività e sostenibilità in agricoltura."
Ciò appare in contrasto con le Priorità fornite dal legislatore Europeo, che intende incentivare chi vuole creare valore aggiunto trasformando, commercializzando il proprio prodotto (Es. Proprità 2A della decisione CE 8969 del 20/12/16), e comunque tale affermazione non trova riscontro alcuno nel PSR Sicilia 2.1 approvato il 29/12/2016 e pubblicato il 29/12/2016 che recita quanto segue.
Tra le spese ammissibili:
"acquisizione, costruzione e/o miglioramento di beni immobili al servizio della produzione,
dell’attività di allevamento, della lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei
prodotti; l’acquisto dei suddetti immobili è consentito esclusivamente nel caso in cui gli stessi
siano connessi e funzionali agli investimenti proposti, nei limiti e alle condizioni previste dalla
normativa europea;
realizzazione di nuovi impianti colturali, nonché la ristrutturazione e la riconversione colturale e
varietale di colture poliennali, l’acquisto di macchine ed attrezzature agricole nuove, di impianti,
macchinari e attrezzature nuove per la conservazione, lavorazione, trasformazione e
commercializzazione di prodotti di cui all’allegato I del TFUE. Sono ammissibili solo macchine e
attrezzature di tecnologia superiore di quella utilizzata prima dal beneficiario in termini di
produttività, risparmio energetico o effetto sull’ ambiente;
- realizzazione di strutture e dotazioni per la logistica aziendale; in particolare investimenti per la
concentrazione, lo stoccaggio, la conservazione, il condizionamento (catena del freddo),
l’imballaggio, la movimentazione interna dei prodotti, compresi i programmi informatici specifici
(hardware e software) per la gestione delle predette fasi."
E i livelli contributivi indicati per tali azioni sono i seguenti:
"Il livello contributivo è pari al 50% del costo dell’investimento ammissibile Sulla base di quanto previsto
dal par. 3 art. 17 del Reg. (UE) n. 1305/2013, l’aliquota di cui sopra potrà essere maggiorata di un ulteriore
20% nei seguenti casi:
a) investimenti ammissibili realizzati da giovani agricoltori quali definiti nel Reg. (UE) n. 1305/2013
o che si sono già insediati durante i cinque anni precedenti la domanda di sostegno; in questo caso i
richiedenti devono soddisfare tutte le condizioni che concorrono alla definizione di giovani
agricoltori di cui all'art. 2, punto 1, lett. n), del Reg. (UE) n. 1305/2013, compreso il requisito
dell'età, ad eccezione del solo requisito relativo all’insediamento.
b) investimenti collettivi e dei progetti integrati che coinvolgono un sostegno in più di una misura.
c) investimenti ammissibili in zone montane, zone soggette a vincoli naturali significativi diverse
dalle zone montane e zone soggette ad altri vincoli specifici (Allegato 1 al PSR).
e) interventi sovvenzionati nell’ambito del PEI in materia di produttività e sostenibilità."
Per cui si chiede gentilmente la rimozione integrale dalle disposizioni attuative delle parole:
"Per quanto riguarda le opere edili, impianti, macchine e attrezzature relative alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti, la maggiorazione del 20% riguarderà solo gli interventi sovvenzionati nell’ambito del PEI in materia di produttività e sostenibilità in agricoltura."
Poste a pagina 11 del documento.
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