Ecco l'elenco delle attività ammissibili al finanziamento:
B) estrazione di minerali da cave e miniere;
C) attività manifatturiere;
D) fornitura di energia elettrica, gas,
vapore e aria condizionata;
E) fornitura di acqua, reti fognarie,
attività di gestione dei rifiuti e risanamento;
F) costruzioni
G) commercio all’ingrosso e al dettaglio,
riparazione di autoveicoli e motocicli;
H) trasporto e magazzinaggio;
I)
attività di servizi di alloggio e ristorazione;
J)
servizio di comunicazione e informazione;
M) attività professionali, scientifiche e
tecniche;
N) noleggio, agenzie di viaggio, servizi di
supporto alle imprese;
Q) sanità e assistenza sociale;
R) attività artistiche, sportive, di
intrattenimento e divertimento;
S) altre attività di servizi, con esclusione
dei codici 94 e 96.09.03.
Scadenza: 12/03/2018
Gli aiuti di cui al presente Avviso sono concessi nella forma di contributi in conto capitale fino a una misura massima pari al 75% della spesa ritenuta ammissibile a seguito di valutazione e sulla base di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 3 del Reg. n. 1407/2013 “de minimis” e secondo la definizione di “ impresa unica” di cui al comma 2 dell’art. 2 del Regolamento sopra citato.
Il contributo non è cumulabile con altri finanziamenti pubblici, nazionali, regionali o comunitari, per le stesse spese ammissibili.
Le spese ammissibili a contributo sono le seguenti:
opere edili di ristrutturazione su edifici già esistenti nella misura massima del 40% del progetto ammesso, impianti, macchinari, attrezzature nuovi di fabbrica e conformi alle normative comunitarie, software, servizi ecommerce, servizi di consulenza e di sostegno all’innovazione (tali servizi non sono continuativi o periodici ed esulano dai costi di esercizio ordinari d’impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale e la pubblicità).
Ai fini della determinazione dell’ammissibilità della spesa si applicano, per quanto pertinenti, anche le seguenti norme:
• Reg. n. 1303/2013 artt. 67 – 70;
• Reg. n. 1301/2013 art. 3.
Non sono ammissibili a contributo FESR le voci seguenti e comunque qualsiasi altra spesa non compatibile con l’azione in questione:
a) gli interessi passivi;
b) l’imposta sul valore aggiunto;
c) l’acquisto di mezzi targati.
Ulteriori info:
angelo.moscarelli@gmail.com
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