giovedì 2 marzo 2017

Misura 10: Produzione integrata, fino a 470€/Ha per le Colture Ortive a pieno campo

Sono state sfornate le disposizioni attuative della misura 10.
Tra queste la 10.1.a, tratta delle produzioni integrate, ovvero le produzioni agricole realizzate mediante un impiego razionale di agrofarmaci (fitofarmaci e concimi).

La tabella indica i pagamenti per le colture, e si richiede la relazione annuale di un tecnico agricolo abilitato come Consulente Fitosanitario ai sensi del PAN, e non di un agronomo semplicemente abilitato all'esercizio della professione.

Per info,

Dott. Agr. Angelo Moscarelli
Consulente Fitosanitario
angelo.moscarelli@gmail.com
3886537597

domenica 12 febbraio 2017

All'assessorato Agricoltura fanno confusione anche nel dare chiarimenti.

Con la misura 4.1 si è sollevato un polverone di dubbi e perplessità per via del fatto che, come ha detto l'europarlamentare Ignazio Corrao, riportato il quotidiano La Sicilia, il "bando è scritto con i piedi".

Appare singolare l'immobilismo dell'assessorato di fronte ad un'insurrezione di tecnici agrari, politica e associazioni di categoria che chiedono il ritiro immediato del bando coì scritto, per scongiurare il blocco dei fondi. 

La regione ha solo elaborato, dopo circa un mese di tempo, soltanto dei legittimi chiarimenti mediante le FAQ, che peraltro sono scritte forse allo stesso modo dei bandi:

es. FAQ n.79 il quesito è il seguente:
DOMANDA: per le società in accomandita il giovane agricoltore deve essere il socio accomandante? 
RISPOSTA: per l’elevazione dell’aliquota, nel caso di società in accomandita semplice, il giovane deve essere il socio accomandante nella cui responsabilità ricade la titolarità delle scelte imprenditoriali.

Uno strafalcione incredibile, per il quale c'è sempre più da chiedersi "ma in mano a chi siamo?", visto quanto riportato nel codice civile, libro V, titolo V, agli artt. 2318 e 2320, che riporto appresso:
Art. 2320.
Soci accomandanti.
I soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari. Il socio accomandante che contravviene a tale divieto assume responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali e può essere escluso a norma dell'articolo 2286.
I soci accomandanti possono tuttavia prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori e, se l'atto costitutivo lo consente, dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni e compiere atti di ispezione e di sorveglianza.
In ogni caso essi hanno diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, e di controllarne l'esattezza consultando i libri e gli altri documenti della società.
Art. 2318.
Soci accomandatari.
I soci accomandatari hanno i diritti e gli obblighi dei soci della società in nome collettivo.
L'amministrazione della società può essere conferita soltanto a soci accomandatari.

venerdì 13 gennaio 2017

#LuomoCheSussurravaAlleFAQ Esce il bando, ma per l'acquisto dei terreni si fa riferimento a valori che non esistono.

Spett.le Assessorato all'Agricoltura,

con la presente lo scrivente, Dott. Agr. Iunior Angelo Moscarelli, iscritto alla sez. B al n. 1569 dell'albo dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Palermo, 

Considerato che tra le spese ammissibili descritte nelle disposizioni attuative della M04.1 v'è l'acquisto di terreni, secondo quanto segue: 
"acquisto terreni agricoli, in linea con quanto disposto dall’art. 69 par. 3 lettera b) del Reg. (UE) n. 1303/2013, ammissibile a contributo nei limiti del 10% della spesa totale ammissibile e liquidabile dell’operazione considerata. L’ammissibilità è subordinata al rispetto delle condizioni di cui al punto 6.5 delle Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali parte generale PSR Sicilia 2014/2020;"

Considerato che il punto 6.5 delle Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali parte generale PSR Sicilia 2014/2020 recita:

" Le spese relative all’acquisto di terreni, in linea con quanto disposto con l’articolo 69, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (UE) n. 1303/2013 sono ammissibili a contributo nei limiti del 10% della spesa totale ammissibile dell’operazione considerata.
In ogni caso, l’acquisto dei terreni è ammissibile se sono rispettate le seguenti condizioni:
a. il prezzo di acquisto deve essere determinato sulla base dei valori agricoli medi validi alla data di presentazione della domanda, stabiliti annualmente dalla Commissione provinciale espropri;
b. esistenza di un nesso diretto tra l’acquisto del terreno e gli obiettivi dell’operazione e di un periodo minimo di destinazione secondo quanto definito nelle singole schede di misura/sottomisura.
b. assenza di vincoli di parentela e/o affinità fra venditore ed acquirente, entro il limite del 4° grado.
c. in caso di richieste di ammissione al finanziamento da parte di società di persone e/o di capitali, di cooperative o di consorzi di cooperative, delle stesse non potranno far parte - né come soci né come amministratori - le persone che, nei due anni precedenti alla data di pubblicazione del bando pubblico di riferimento e che a qualunque titolo avessero avuto la disponibilità dei beni per cui la richiesta viene formulata;
d. l’immobile non deve aver fruito nel corso dei dieci anni precedenti di finanziamenti pubblici; tale limitazione non ricorre nel caso in cui l’Amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime.
Si specifica, altresì, che l’immobile oggetto di acquisizione è sottoposto agli obblighi di non alienabilità ed ai vincoli di destinazione di cui all’articolo71 del regolamento (UE) n. 1303/2013, per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla data del pagamento finale al beneficiario; durante tale periodo l’immobile non può essere distolto dall’impiego e dalla destinazione prevista nell’iniziativa progettuale."

Considerato che sul sito dell'agezia delle entrate, all'apposita sezione che indica i VAM elaborati dalle commissioni provinciali ( http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Documentazione/omi/Banche+dati/Valori+agricoli+medi/Valori+agricoli+medi+Sicilia ) non vi sono VAM per molte province per diversi anni, ed in particolare non figurano VAM per l'anno 2016 di nessuna provincia (solo 2 province nel 2015).

CHIEDE alle SSLL

- quali sono i valori di riferimento per l'acquisto dei terreni finanziabili con la M04.1 del PSR Sicilia 2014-2020?
-- 
Cordialmente,

Angelo Moscarelli

giovedì 12 gennaio 2017

Area FAQ e il Bando delle M04.1

Spett.le Assessorato Regionale all'Agricoltura,

lo scrivente, Dott. Agr. Iunior Angelo Moscarelli, iscritto all'albo dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Palermo alla sez. B, numero 1569,

Visto il Quadro Strategico Comune (art. 10 Reg. CE 1303/13)
Visto l'Accordo di Partenariato (Reg. CE 1303/13)
Vista la revisione del PSR Sicilia pubblicata in data 29/12/16 (PSR 2.1)
Vista la decisione UE 8969 del 20/12/16
Vista la Priorità 2A della Decisione UE n.8969 del 20/12/16
Visti i regg. n. 1305, 1306 e 1307 del 2013
Visto l'Obiettivo Tematico n.3 (OT3) al paragrafo “Linee di indirizzo strategico per le politiche di sviluppo rurale e per la pesca e acquacoltura” al punto b) : “il potenziamento degli investimenti nelle filiere agricole, agroalimentari e forestali e della pesca e dell’acquacoltura con l’obiettivo di generare effetti diffusi sulla vitalità delle imprese e sul miglioramento complessivo della competitività dei territori.” 

Considerato che tutta la legislazione succitata indica chiaramente a chi deve recepire per elaborare i bandi di potenziare la produttività nelle aree marginali (Allegato I del PSR sicilia e Zone C e D) mediante il massimo sostegno possibile.

Considerato che a pagina 11 delle disposizioni attuative della M04.1 pubblicate dalle SSLL, viene riportato "Per quanto riguarda le opere edili, impianti, macchine e attrezzature relative alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti, la maggiorazione del 20% riguarderà solo gli interventi sovvenzionati nell’ambito del PEI in materia di produttività e sostenibilità in agricoltura.".

Considerato che siamo all'anno 2017 e che le SSLL hanno destinato appena 100 milioni di € per la M04.1, rispetto al totale del plafond.

Considerato che nella sezione “licenza d’uso” della piattaforma Bilancio Semplificato INEA, nel paragrafo “Accordo di licenza” è riportato quanto segue: “È vietata l'utilizzazione dell’applicazione in forme diverse da quelle autorizzate dalla presente licenza.” e ancora, nella sezione “Privilegi concessi”: “L'INEA acconsente che l'utente finale utilizzi l’applicazione web sia nell'ambito della gestione della propria azienda agricola, sia nell'ambito didattico e formativo, fermo restando che da tale utilizzo non devono derivare proventi di alcun tipo e, soprattutto, economici e/o finanziari, diretti o indiretti.”.

chiedo gentilmente alle SSLL:

- è legittimo da parte dei professionisti l'uso della piattaforma INEA Bilancio Semplificato?

- le spese sostenute dal professionista per la compilazione di tale piattaforma (stima di ogni minima cosa presente in azienda) a carico di chi sono? e sono rimborsabili dalla M04.1?

- se a carico del richiedente, è normale che le SSLL mettano questa difficoltà di accesso ai bandi, visto quanto previsto dal QSC, dall'Accordo di partenariato, dal PSR approvato e dai regolamenti UE?

- perchè gli imprenditori laureati in area scientifica non possono beneficiare di punteggio aggiuntivo?

- perchè gli imprenditori operanti in zone svantaggiate (C e D) o in comuni presenti nell'Allegato I del PSR Sicilia non possono godere di punteggio aggiuntivo, viste le oggettive difficoltà di sviluppo?

- perchè gli imprenditori che intendono dare valore aggiunto ai propri prodotti mediante la lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli non possono beneficiare del 70% di contributo per strutture e macchinari se in zona svantaggiata o se giovani?

- perchè il plafond a disposizione è solo 100.000 di € e non 420.000?

- un'azienda in conversione biologica (da giugno 2016) ha diritto al punteggio aggiuntivo, se ancora, per ovvi motivi, non ha fatturato biologico? se no perchè?

- un'azienda che aderisce a Gennaio 2017 a una IGP ha diritto al punteggio aggiuntivo previsto per le certificazioni di qualità, seppur, per ovvi motivi, non ha ancora emesso fattura di prodotto IGP? se no, perchè?

- un'azienda che produce in più comparti produttivi, che assoggetta all'IGP un piccolo ramo della propria azienda (es. 1 Ha di uliveto), pur continuando la propria attività prevalente (es. coltivazione di 30 Ha di cereali), ha diritto al riconoscimento del punteggio IGP? se no, perchè?

- un'azienda che acquista macchine per la potatura elettriche, ha diritto ad un punteggio aggiuntivo rispetto a chi acquista macchine endotermiche? se no, perchè?

- un'azienda che acquista macchinari per la razionalizzazione dell'impiego di agrofarmaci ha diritto a un maggiore punteggio? se no, perchè?

- un'azienda che ha beneficiato del PRS 2017-13, in che modo può essere ceduta (ad es. al figlio) per partecipare alla M04.1? Quali sono le restrizioni?

- un'azienda che ha beneficiato del PSR 2007-13, può partecipare al bando per la M04.1?

Vi ringrazio per la cortese attenzione.

--
Cordialmente,

Angelo Moscarelli

giovedì 29 dicembre 2016

Decisione CE n.8969 e Modifiche PSR approvate: pubblicato il PSR Sicilia 2.1

Sul sito istituzionale sono stati pubblicati alcuni aggiornamenti circa le modifiche proposte dall'assessorato e accettate dall'UE.

Sicuramente importante l'abbassamento della soglia di PST per l'accesso al bando da parte delle piccole aziende, peraltro molto diffuse in sicilia.

Ma alcune grosse incongruenze con le priorità della decisione permangono, ed in particolare nelle disposizioni attuative della M04.1 ho segnalato:

Spett.le Ordine,

Ad integrazione di quanto vi ho già comunicato, e su richiesta da parte del Presidente, Prot. n. 3373/16, considerato che sul sito istituzionale è stato pubblicato il PSR 2.1 e le decisioni CE del 20/12/16 n.8969, vi suggerisco di valutare quanto segue:

A pagina 11 delle disposizioni attuative, al primo capoverso v'è scritto:

"Per quanto riguarda le opere edili, impianti, macchine e attrezzature relative alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti, la maggiorazione del 20% riguarderà solo gli interventi sovvenzionati nell’ambito del PEI in materia di produttività e sostenibilità in agricoltura."

Ciò appare in contrasto con le Priorità fornite dal legislatore Europeo, che intende incentivare chi vuole creare valore aggiunto trasformando, commercializzando il proprio prodotto (Es. Proprità 2A  della decisione CE 8969 del 20/12/16), e comunque tale affermazione non trova riscontro alcuno nel PSR Sicilia 2.1 approvato il 29/12/2016 e pubblicato il 29/12/2016 che recita quanto segue.

Tra le spese ammissibili:
"acquisizione, costruzione e/o miglioramento di beni immobili al servizio della produzione,
dell’attività di allevamento, della lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei
prodotti; l’acquisto dei suddetti immobili è consentito esclusivamente nel caso in cui gli stessi
siano connessi e funzionali agli investimenti proposti, nei limiti e alle condizioni previste dalla
normativa europea;
 realizzazione di nuovi impianti colturali, nonché la ristrutturazione e la riconversione colturale e
varietale di colture poliennali, l’acquisto di macchine ed attrezzature agricole nuove, di impianti,
macchinari e attrezzature nuove per la conservazione, lavorazione, trasformazione e
commercializzazione di prodotti di cui all’allegato I del TFUE. Sono ammissibili solo macchine e
attrezzature di tecnologia superiore di quella utilizzata prima dal beneficiario in termini di
produttività, risparmio energetico o effetto sull’ ambiente;
- realizzazione di strutture e dotazioni per la logistica aziendale; in particolare investimenti per la
concentrazione, lo stoccaggio, la conservazione, il condizionamento (catena del freddo),
l’imballaggio, la movimentazione interna dei prodotti, compresi i programmi informatici specifici
(hardware e software) per la gestione delle predette fasi."

E i livelli contributivi indicati per tali azioni sono i seguenti:

"Il livello contributivo è pari al 50% del costo dell’investimento ammissibile Sulla base di quanto previsto
dal par. 3 art. 17 del Reg. (UE) n. 1305/2013, l’aliquota di cui sopra potrà essere maggiorata di un ulteriore
20% nei seguenti casi:
a) investimenti ammissibili realizzati da giovani agricoltori quali definiti nel Reg. (UE) n. 1305/2013
o che si sono già insediati durante i cinque anni precedenti la domanda di sostegno; in questo caso i
richiedenti devono soddisfare tutte le condizioni che concorrono alla definizione di giovani
agricoltori di cui all'art. 2, punto 1, lett. n), del Reg. (UE) n. 1305/2013, compreso il requisito
dell'età, ad eccezione del solo requisito relativo all’insediamento.
b) investimenti collettivi e dei progetti integrati che coinvolgono un sostegno in più di una misura.
c) investimenti ammissibili in zone montane, zone soggette a vincoli naturali significativi diverse
dalle zone montane e zone soggette ad altri vincoli specifici (Allegato 1 al PSR).
e) interventi sovvenzionati nell’ambito del PEI in materia di produttività e sostenibilità."

Per cui si chiede gentilmente la rimozione integrale dalle disposizioni attuative delle parole:

"Per quanto riguarda le opere edili, impianti, macchine e attrezzature relative alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti, la maggiorazione del 20% riguarderà solo gli interventi sovvenzionati nell’ambito del PEI in materia di produttività e sostenibilità in agricoltura."

Poste a pagina 11 del documento.

giovedì 22 dicembre 2016

204 € a Ettaro in più se assoggetti al regime di qualità IGP i tuoi oliveti.

Se sei un olivicoltore devi sapere che se ti assoggetti ad un sistema di qualità DOP o IGP, l'AGEA erogherà altri 204€ a ettaro di premio.

L'assoggettamento, presso uno degli enti di controllo, costa poco. Circa 35 € il primo anno e poi 15€ annui (varia in funzione della superficie).

Per fare ciò necessita l'aggiornamento della superficie olivetata a fascicolo aziendale, e dunque un tecnico agricolo che ti faccia la relazione agronomica per effettuare tale aggiornamento al CAA.
Sono permesse solo alcune varietà, il territorio è quello regionale, e devi sottostare al disciplinare di produzione.

Per saperne di più contattami

3886537597 - angelo.moscarelli@gmail.com

oppure chiedi al tuo CAA di fiducia.