lunedì 24 ottobre 2016

PSR in pillole: sottomisura 6.4 finanziamenti per agriturismi, fattorie didattiche e attività di diversificazione

Tra le tante prospettive della nuova programmazione, poniamo un focus sulla sottomisura 6.4, che finanzia le attività di diversificazione della produzione di reddito delle attività agricole, mediante l'esercizio di attività connesse all'agricoltura come le attività agrituristiche, le fattorie didattiche, la produzione di energia rinnovabile.

Ecco le diverse opzioni possibili in funzione della tipologia aziendale:

Contributo economico
Per l’avvio sono previsti degli aiuti alle start up e ai giovani se si accoppiano le sottomisure 6.2 e 6.1:

- 20.000€ a fondo perduto per ogni socio + 70% (Pacchetto start up + pacchetto giovani - sotto i 40 anni)
- 45% per attività agrituistiche di persone sopra i 40 anni
- 70% delle spese sostenute (se pacchetto giovani soltanto)

Il sostegno potrà essere concesso con le seguenti aliquote:
- per le attività di agriturismo e di turismo rurale con un’intensità di aiuto del 45%;
- per le attività di trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli nelle zone rurali: con
un’intensità di aiuto del 50% .
- per le attività di produzione di energia rinnovabile, il sostegno previsto può essere concesso con gli aiuti “de minimis” con un’intensità di aiuto del 75%.
Inoltre, in alternativa a di quanto sopra, il sostegno previsto in tutta l’operazione e può essere concesso con gli aiuti “de minimis” con un’intensità di aiuto del 75%.
Nel caso di applicazione del regime de minimis l’importo complessivo dell’aiuto concesso ad un’impresa unica non può superare i 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.

Per gli specifici regimi di aiuto si rimanda a quanto riportato nel cap. 13 del Programma.
Nel caso in cui l’operazione concorra alla realizzazione del pacchetto giovani agricoltori insieme, oltre che alla operazione 6.1, anche ad almeno una operazione di un’altra misura del Programma, si applicheranno le condizioni previste per i progetti integrati in tal caso l’aliquota sarà pari al 70% (cfr. Art. 11. 3, Reg. UE 808/2014).

Beneficiari
Agricoltori o coadiuvanti familiari.
Può essere considerata "coadiuvante familiare" qualsiasi persona fisica o giuridica o un gruppo di persone
fisiche o giuridiche, qualunque sia la natura giuridica attribuita al gruppo e ai suoi componenti
dall'ordinamento nazionale, ad esclusione dei lavoratori agricoli. Qualora sia una persona giuridica o un gruppo di persone giuridiche, il coadiuvante familiare deve esercitare un'attività agricola nell'azienda al momento della presentazione della domanda di sostegno.

Spese ammissibili
Sono ammissibili le seguenti spese:
- ristrutturazione, recupero, riqualificazione e adeguamento di fabbricati e manufatti aziendali esistenti, e delle relative aree di pertinenza;
- acquisto di nuovi macchinari, attrezzature e mobilio da destinare allo svolgimento degli interventi di
progetto;
- acquisto di hardware e software finalizzati alla gestione delle attività extra-agricole;
- realizzazione siti internet e di tutte le nuove forme di promozione online, ad esclusione dei costi di
gestione;
- l’installazione e ripristino di impianti termici e telefonici dei fabbricati, nonché la realizzazione di servizi e dotazioni durevoli necessari per l’attività da realizzare;
- realizzazione di opere connesse al superamento di barriere architettoniche e di prevenzione dei rischi, rientranti nelle spese riguardanti il miglioramento del bene immobile, con conseguente innalzamento del livello di fruibilità;
- opere e attrezzature connesse alle attività da realizzare: supporti audio-visivi e multimediali, cartelloni, mini laboratori da campo, kit didattici, arredi, allestimento di locali e spazi per la degustazione e assaggio di prodotti realizzati in azienda, punti commerciali aziendali destinati alla vendita di prodotti prevalentemente realizzati dall’impresa, giardini didattici;
- centrali termiche con caldaie alimentate prevalentemente a cippato o a pellets;
- impianti ausiliari finalizzati alla realizzazione delle tipologie previste ai punti precedenti e impianti di cogenerazione per la produzione combinata di elettricità e calore da fotovoltaico e minieolico con percentuale minima utilizzata di cogenerazione termica non inferiore al 40% (cfr. art. 13 Reg. UE 807/2014). spese generali e di progettazione collegate alle spese di cui ai punti precedenti nel limite massimo del 12%dell’importo dell’investimento.





Nessun commento:

Posta un commento