martedì 30 ottobre 2018

Ex libretto UMA rilasciato in giornata da Agronomi e CAA

E' la proposta depositata con la mozione n.  N. 166 del 10/10/18 " Dematerializzazione delle istanze per l'assegnazione dei prodotti petroliferi  da  ammettere  all'impiego agevolato in agricoltura." primo firmatario on. Luigi Sunseri (M5S).

L'istanza tende ad impegnare il governo a sfruttare meglio le banche dati del SIAN al fine di velocizzare e dematerializzare le procedure.

I tecnici potranno rilasciare segnalazioni certificate online, che saranno soggette al controllo telematico degli uffici preposti, al fine di evitare furbate.








giovedì 25 ottobre 2018

Autoimprenditorialità in Agricoltura di ISMEA. Mutuo a tasso zero, e 35% a fondo perduto.

Tra i beneficiari rientrano le micro, piccole e medie imprese agricole organizzate sotto forma di ditta individuale o di società, composte da giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni non compiuti, con i seguenti requisiti:
- subentro: imprese agricole regolarmente costituite da non più di 6 mesi con sede operativa sul territorio nazionale, con azienda cedente attiva da almeno due anni, economicamente e finanziariamente sana;
- ampliamento: imprese agricole attive e regolarmente costituite da almeno due anni, con sede operativa sul territorio nazionale, economicamente e finanziariamente sane.

Mutuo agevolato, a tasso zero, per un importo non superiore al 75 per cento delle spese ammissibili.
Nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, in alternativa ai mutui agevolati di cui al punto precedente, un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile nonché un mutuo agevolato, a tasso zero, di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile.

Finanzia progetti di sviluppo o consolidamento nei settori della produzione agricola, della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e della diversificazione del reddito agricolo, in particolare:
- la spesa per lo studio di fattibilità è ammissibile nella misura del 2% del valore complessivo dell'investimento da realizzare; inoltre la somma delle spese relative allo studio di fattibilità, ai servizi di progettazione sono ammissibili complessivamente entro il limite del 12% dell'investimento da realizzare;
- le spese relative alle opere agronomiche sono ammissibili per i soli progetti nel settore della produzione agricola primaria;
- la somma delle spese relative alle opere agronomiche, opere edilizie e oneri per il rilascio della concessione, ai fini dell'ammissibilità non deve superare il 40% dell'investimento da realizzare;
- per le spese di investimento relative al settore della produzione agricola primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, l'acquisto di terreni è ammissibile solo in misura non superiore al 10% dei costi ammissibili totali dell'intervento;
- la potenzialità dei nuovi impianti di trasformazione non deve essere superiore al 100% della capacità produttiva, stimata a regime, dell'azienda agricola oggetto dell'intervento.






martedì 23 ottobre 2018

giovedì 11 ottobre 2018

Sottomisura 6.1 del PSR Sicilia - testo integrale della mozione M5S ARS

 XVII Legislatura ARS

                                   MOZIONE

  N.  136  -  Aiuti  all'avviamento  di  imprese  per   giovani
           agricoltori.

                     L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

              PREMESSO che:

              con l'allegato A al D.D.G. n. 926 del  10  Aprile
           2017,  l'Assessorato   Regionale   dell'agricoltura,
           dello Sviluppo Rurale e della Pesca  Mediterranea  -
           Dipartimento   Regionale   dell'Agricoltura   -   ha
           pubblicato le disposizioni attuative  relative  alla
           sottomisura 6.1 del P.S.R. Sicilia  2014/2020  Aiuti
           all'avviamento   di   imprese    per    i    giovani
           agricoltori';

              con    D.D.G.    del    Dipartimento    Regionale
           dell'Agricoltura  n. 1422/2017 è  stato  emanato  il
           bando  in  seno  alla  sottomisura  6.1  del  P.S.R.
           Sicilia  2014/2020  Aiuti all'avviamento di  imprese
           per i giovani agricoltori';

              con successivo D.D.G. n. 2964/2017 detto bando  è
           stato modificato;

              la    dotazione   finanziaria   pubblica    della
           sottomisura    6.1   per   l'intero    periodo    di
           programmazione  è  pari  ad  euro  65.000.000,00  di
           spesa pubblica, di cui FEASR euro 39.325.000,00;

              il  bando di cui al D.D.G. n. 1422/2017 prevedeva
           per  la  Sottomisura  6.1  Aiuti  all'avviamento  di
           imprese   per  giovani  agricoltori'  una  dotazione
           finanziaria  di  euro  40.000.000,00  di  cui   euro
           24.200.000,00   FEASR.  Per   la   Sottomisura   4.1
            Sostegno  a  investimenti nelle  aziende  agricole'
           una  dotazione  finanziaria di  euro  160.000.000,00
           di  cui 96.800.000,00 FEASR. Per l'Operazione 6.4  a
            Investimenti  per la creazione  e  lo  sviluppo  di
           attività      extra-agricole     -Supporto      alla
           diversificazione  dell'attività  agricola  verso  la
           creazione  e  sviluppo  di attività  extra-agricole'
           una  dotazione finanziaria di euro 25.000.000,00  di
           cui  euro  15.125.000,00 FEASR. Per  la  Sottomisura
           8.1   Sostegno  alla forestazione/all'imboschimento'
           una  dotazione finanziaria di euro 10.000.000,00  di
           cui  euro 6.050.000,00 FEASR, per un totale di  euro
           235.000.000,00 di cui euro 142.175.000,00 FEASR;

              in   particolare,  la  Sottomisura   6.1    Aiuti
           all'avviamento   di   imprese    per    i    giovani
           agricoltori'  ai  sensi dell'art.  2  del  bando   è
           finalizzata  a  promuovere il ricambio generazionale
           dell'agricoltura  siciliana e a tal  fine  sostiene,
           attraverso  un  premio forfettario di  insediamento,
           l'avvio   di   nuove  imprese  gestite  da   giovani
           agricoltori  che  si insediano per  la  prima  volta
           nell'azienda  agricola in qualità di  capo  azienda.
           La    sottomisura   risponde   al   fabbisogno   F05
            Promuovere  l'imprenditoria giovanile  nel  settore
           agricolo  e  nelle  zone rurali'. Essa  contribuisce
           direttamente   alla  Focus  Area  2   b    Agevolare
           l'ingresso  di agricoltori adeguatamente qualificati
           nel  settore agricolo e, in particolare, il ricambio
           generazionale'.  Per quanto concerne  il  contributo
           agli   obiettivi   trasversali,   l'inserimento   di
           giovani   contribuisce  anche  al  tema  trasversale
           dell'innovazione; infatti la presenza di nuove  leve
           in  aree  rurali  può contribuire all'ammodernamento
           del  settore agricolo ed alla introduzione di  nuovi
           processi  e  nuove  tecnologie produttive  vista  la
           maggiore   propensione  dei  giovani   ad   innovare
           rispetto ai conduttori agricoli più maturi';

              al    punto    5.1    CONDIZIONI   DI    ACCESSO'
           dell'allegato A al D.D.G. n. 926 del 10 Aprile  2017
           viene  espressamente riportato che   nella  medesima
           azienda  potranno  insediarsi  fino  a  tre  giovani
           agricoltori   in   forma   associata   (insediamento
           plurimo);  il  premio sarà erogato a ciascuno  degli
           insediati,  fino  ad un massimo di  tre  premi.'  Ed
           inoltre   che    l'insediamento,  sia  singolo   che
           plurimo,  potrà avvenire in una azienda condotta  da
           una  forma  associata, all'interno della quale  il/i
           giovane/i      agricoltore/i      assume/ono      la
           responsabilità  legale  e la  preminenza  gestionale
           della società. Per forme associate si intendono:  le
           società  di  persone,  le società  di  capitale,  le
           società  cooperative agricole di conduzione  di  cui
           all'art  2, punto 1 del D. lgs n. 99/2004. Qualsiasi
           forma  associata dovrà essere costituita allo  scopo
           di svolgere attività agricola.';

              al  punto 5.1.1  AMMISSIBILITA'' dell'allegato  A
           al  D.D.G.  n. 926 del 10 Aprile 2017 tra  le  altre
           condizioni viene espressamente riportato  che   Il/I
           giovane/i    agricoltore/i    può/possono    essersi
           insediato/i o insediarsi come:
              giovane  agricoltore  che  si  insedia   in   una
           azienda condotta singolarmente;
              giovane/i  agricoltore/i  che  si  insedia/no  in
           un'azienda  condotta da una società già  costituita,
           ad  esclusione delle società di persone che dovranno
           essere   costituite   esclusivamente   dai   giovani
           insediati;
              giovane/i agricoltore/i che si insedia/no in  una
           azienda   che  sarà  condotta  da  una  società   da
           costituire  dopo la presentazione della domanda,  ad
           esclusione delle società di persone;
              giovani  agricoltori (almeno due e  massimo  tre)
           che  hanno  costituito/costituiscono una società  di
           persone  per  la conduzione di una azienda  composta
           esclusivamente  dagli stessi giovani  insediati;  la
           costituzione  della società di persone può  avvenire
           sia  prima  (entro  i  dodici  mesi  precedenti   la
           domanda  di  sostegno)  che  dopo  la  presentazione
           della domanda di accesso al bando.';

              in  data  20/08/2018 veniva emanato il D.D.G.  n.
           1920  ed  allegati, di rettifica al D.D.G.  n.  1916
           del  10/08/2018  ed allegati, con  la  pubblicazione
           degli   elenchi  provvisori  della  sottomisura   in
           oggetto;

              così   per   come  si  presenta  la   graduatoria
           provvisoria,    in    relazione    alla    dotazione
           finanziaria    riportata   nel   bando,    sarebbero
           finanziate  le  ditte  fino alla  posizione  n.  675
           circa.  Tale graduatoria, esaurirebbe le  risorse  a
           disposizione  per l'insediamento di n. 1000  giovani
           (40.000.000,00  euro), ponendo l'amministrazione  di
           fronte  ad una mancata spesa di circa 100.000.000,00
           euro     delle     risorse    bandite     per     le
           sottomisure/operazioni  collegate  alla  sottomisura
           6.1.   Tale  somma  è  desumibile  confrontando   le
           dotazioni finanziarie della sottomisura  6.1   e  di
           tutte  le  sottomisure ad essa  collegate,  con  gli
           importi previsti dall'Allegato A al D.D.G. 1920;

              CONSIDERATO che:

              l'art.   2555   del   Codice   Civile   definisce
           l'azienda  come   il complesso dei beni  organizzati
           dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa';

              l'art.   2082   del   Codice   Civile   definisce
           l'imprenditore  come  chi esercita professionalmente
           un'attività  economica  organizzata  al  fine  della
           produzione o dello scambio di beni o di servizi';

              l'art.   2135   del   Codice   Civile   definisce
           l'imprenditore  agricolo come  colui  che   esercita
           una   delle  seguenti  attività:  coltivazione   del
           fondo,   selvicoltura,  allevamento  di  animali   e
           attività connesse';

              nella  FAQ  n.2  del  file  FAQ  sottomisura  6.1
           pubblicato   in  data  07/07/17  viene   negata   la
           possibilità  di attribuzione del punteggio  relativo
           a  produzioni di qualità o biologiche a giovani  che
           si  insediano in aziende biologiche o con produzioni
           di   qualità   per  l'avvio  di  nuove  imprese   in
           continuità    con   i   cedenti,   confondendo    le
           definizioni di impresa e azienda;

              l'amministrazione regionale non ha attribuito  ai
           giovani  che  hanno presentato domanda il  punteggio
           relativo alle produzioni DOP/IGP o Bio in quanto  ha
           ritenuto  ammissibile l'attribuzione  del  punteggio
           solo  se il requisito era posseduto dal beneficiario
           richiedente.  Nell'ottica del ricambio generazionale
           e  della  continuità aziendale, risulta  chiaro  che
           l'amministrazione  dovrebbe  incentivare  i  giovani
           insedianti  a  proseguire l'attività di  agricoltura
           biologica  e/o  di  qualità  condotta  dai  cedenti,
           rendendo ammissibile tale punteggio;

              ad    ulteriore   chiarimento   dei   due   punti
           precedenti,    a    titolo    di    esempio,     con
           l'interpretazione     fornita     nell'area     FAQ,
           l'amministrazione        ritiene         ammissibile
           l'attribuzione   del   punteggio    relativo    alle
           produzioni   Bio'  o   di  qualità'  (cert.  DOP/IGP
           etc..)  solo  nel  caso in cui la  partita  iva  del
           beneficiario  coincida  con  la  partita   iva   del
           soggetto  che  ha  fatturato per  più  del  50%  del
           proprio   prodotto  (non  è  chiaro  se  in  termini
           quantitativi o economici) come  Bio' o  di  qualità'
           nell'esercizio   finanziario  antecedente   rispetto
           alla data della domanda;

              l'amministrazione  ha  ritenuto  ammissibili   al
           finanziamento  le  ditte di cui alle  posizioni  nn.
           255,  415, 610, 616,617, 655, 737, 794, 1281,  1285,
           1316,  1449,  1490, 1575 e 1808 dell'allegato  A  al
           predetto  D.G.G.  1920,  nonostante  si  tratti   di
           società   agricole  in  accomandita   semplice;   ha
           ritenuto  altresì  ammissibili al  finanziamento  le
           ditte  di  cui  alle  posizioni  747,  799  e   1562
           nonostante si tratti di srl con più di un socio;

              l'amministrazione  non  ha  ritenuto  ammissibili
           alcuni    progetti,   inserendoli   nelle   seguenti
           posizioni  dell'allegato  B  al  D.D.G.  1920.  Tali
           progetti  sono  riportati, a titolo esemplificativo,
           per  incrementare la facilità di comprensione  delle
           richieste di seguito elencate:
              Pos.   664  con  la  seguente  motivazione:    la
           costituenda  sas  non  rientra  nella  tipologia  di
           società  previste  dalle disposizioni  attuative  di
           misura  per  gli insediamenti plurimi,  non  potendo
           garantire i requisiti che devono possedere  tutti  i
           soci  che  si  insediano  (uguale  corresponsabilità
           civile e fiscale)';
              Pos.  667 per le seguenti motivazioni:  da psa  è
           prevista  la costituzione di una srl, da bozza  atto
           costitutivo è prevista la costituzione di  una  sas,
           entrambe  le due tipologie di società non  risultano
           previste  dalle  disposizioni  attuative  di  misura
           (6.1)  per  gli  insediamenti plurimi,  non  potendo
           garantire i requisiti che devono possedere  tutti  i
           soci  che  si  insediano  (uguale  corresponsabilità
           civile e fiscale)';
              Pos.   668  con  la  seguente  motivazione:    la
           costituenda  sas  non  rientra  nella  tipologia  di
           società  previste  dalle disposizioni  attuative  di
           misura  per  gli insediamenti plurimi,  non  potendo
           garantire i requisiti che devono possedere  tutti  i
           soci  che  si  insediano  (uguale  corresponsabilità
           civile e fiscale)';
              Pos.  652  con la seguente motivazione  la  ditta
           intende  costituire una s.a.s. con due soci,  per  i
           quali  non si prevede l'assunzione di responsabilità
           civile e fiscale di entrambi.';
              Pos.   612  con  la  seguente  motivazione:    lo
           statuto  non  riporta le condizioni  dell'assunzione
           di   responsabilità'  da  parte  dei   giovani   che
           intendono insediarsi e non riporta l'impegno  a  non
           modificare lo stesso per la durata dell'impegno';
              Pos.  659  con  la  seguente motivazione:   nella
           società  in  accomandita  semplice  che  si  intende
           costituire   non   si   prevede   l'assunzione    di
           responsabilità civile e fiscale di entrambi  i  soci
           che intendono insediarsi';
              Pos.  626 con la seguente motivazione:  Si tratta
           di   insediamento   plurimo  in   una   società   in
           accomandita  semplice che si dovrà costituire  (vedi
           bozza dell'atto costitutivo e PSA)';
              Pos.  411  con la seguente motivazione   trattasi
           di   un  insediamento  plurimo  all'interno  di  una
           società'    di   capitali,   non   previsto    dalla
           sottomisura 6.1';

              da  una  disamina del bando e delle  disposizioni
           attuative    della   sottomisura   6.1    e    delle
           Disposizioni     attuative     di      tutte      le
           sottomisure/operazioni ad essa  collegate,  emergono
           alcune   incongruenze   relative   alle   date    di
           cantierabilità   dei   progetti   presentati,    che
           ingenerano in confusione, in quanto:
              all'art.  4  del  bando  della  sottomisura  4.1,
           ultimo  paragrafo, è specificato che   In  deroga  a
           quanto   previsto   nelle   Disposizioni   Attuative
           specifiche   delle   sottomisure   collegate    alla
           sottomisura  6.1 nell'ambito del Pacchetto  Giovani,
           nel   caso  di  giovani  che  non  si  sono   ancora
           insediati al momento del rilascio informatico  della
           domanda,  ai  fini dell'ammissibilità  della  stessa
           non   sarà  necessario  produrre  la  documentazione
           relativa  ad  autorizzazioni, Nulla Osta,  permessi,
           riferibili  all'azienda  oggetto  del  finanziamento
           e/o  all'esecutività del progetto. La produzione  di
           tale  documentazione dovrà comunque  avvenire  prima
           del decreto di concessione del sostegno.';
              al  punto  7  delle disposizioni attuative  della
           sottomisura   6.1   viene  riportato:    L'eventuale
           cantierabilità   degli   interventi   dovrà   essere
           dimostrata, ai sensi dell'art. 19, paragrafo 4,  del
           Reg.  UE n. 1305/2013, entro i 120 giorni successivi
           dalla  data  di notifica del decreto di  concessione
           del sostegno';
              al  punto  21 delle disposizioni attuative  della
           sottomisura   6.1   viene   riportato:     Per    la
           documentazione  necessaria per rendere  cantierabili
           le  opere  ammesse  a finanziamento (autorizzazioni,
           concessioni,  altro), si rimanda  alle  disposizioni
           specifiche    delle   sottomisure    attivate    nel
           Pacchetto';
              al  punto  15 delle disposizioni attuative  della
           sottomisura  6.1 viene riportato:   la presentazione
           del  progetto esecutivo, la cui cantierabilità dovrà
           essere  dimostrata entro 120 giorni dalla  data  del
           decreto di concessione del sostegno..';
              al  punto  26 delle disposizioni attuative  della
           sottomisura  6.1 viene riportato  per  le  opere  la
           cui   realizzazione   necessita   di   provvedimenti
           autorizzativi  di  enti terzi che  ne  attestino  la
           immediata  cantierabilità,  l'Amministrazione  potrà
           concedere  un periodo massimo di quattro mesi  dalla
           data del decreto di concessione del sostegno';
              al   punto   n.4  delle  Disposizioni   Attuative
           specifiche dell'operazione 6.4a viene riportato   La
           cantierabilità  del progetto dovrà  essere  comunque
           successivamente  assicurata entro  90  giorni  dalla
           pubblicazione  della  graduatoria  provvisoria   sul
           sito';
              al   punto   n.14  delle  Disposizioni  Attuative
           specifiche  dell'operazione  6.4a  viene   riportato
             la   cantierabilità  dovrà   essere   ottenuta   e
           dimostrata entro il termine perentorio di 90  giorni
           dalla  pubblicazione della graduatoria  provvisoria.
           Trascorso  il  termine  assegnato  senza  che   tale
           obbligo  sia  stato assolto, la domanda di  sostegno
           sarà  ritenuta  non  ammissibile  per  mancanza   di
           cantierabilità dell'iniziativa progettuale.';
              al   punto   n.5  delle  Disposizioni   Attuative
           specifiche  della  sottomisura 4.1  viene  riportato
             la  cui  cantierabilità  dovrà  essere  dimostrata
           entro    90   giorni   dalla   pubblicazione   della
           graduatoria   provvisoria.  Trascorso  il   predetto
           termine  assegnato (90 gg.) senza che  tale  obbligo
           sia  stato  assolto,  la domanda  di  sostegno  sarà
           ritenuta    non   ammissibile   nella    graduatoria
           definitiva      per      mancata      cantierabilità
           dell'iniziativa  progettuale  e  sarà  esclusa   dal
           finanziamento del relativo bando';
              al  punto  n. 16.3.1 delle Disposizioni Attuative
           specifiche  della  sottomisura 4.1 viene  riportato:
            Il  progetto  presentato deve essere esecutivo,  la
           cantierabilità  deve  essere ottenuta  e  dimostrata
           entro  il  termine  perentorio di  90  giorni  dalla
           pubblicazione    della   graduatoria    provvisoria.
           Trascorso  il  termine  assegnato  senza  che   tale
           obbligo  sia  stato assolto, la domanda di  sostegno
           sarà  ritenuta  non  ammissibile  per  mancanza   di
           cantierabilità dell'iniziativa progettuale';

              TENUTO CONTO che:

              per   ciò   che  concerne  la  decisione  assunta
           dall'amministrazione regionale circa le modalità  di
           attribuzione   del  punteggio  per   le   produzioni
           biologiche e/o DOP/IGP, essa genera casistiche  tali
           da  apparire  ingiuste per i giovani  insedianti.  A
           titolo   esemplificativo,  ad  un  giovane  che   si
           insedia  per la prima volta in agricoltura  con  una
           nuova   partita  iva,  in  un'azienda  che  è  stata
           condotta in regime di agricoltura biologica  (o  con
           produzioni di qualità) in precedenza da un  soggetto
           cedente, e che continuerà tale conduzione, a  parità
           di  investimenti proposti e di tipologia di azienda,
           sarà  assegnato  lo  stesso punteggio  di  un  altro
           giovane  che  si  insedia  per  la  prima  volta  in
           agricoltura   con   una  nuova   partita   iva,   in
           un'azienda  che è non stata condotta  in  regime  di
           agricoltura  biologica o con produzioni di  qualità,
           e che non lo farà nemmeno in futuro;

              per  ciò che concerne le forme societarie, da una
           analisi   delle   graduatorie  di   cui   al   punto
           precedente,  si evince una disparità di  trattamento
           nell'istruttoria   eseguita  dai  vari   ispettorati
           provinciali,  infatti,  alcuni  (Es.  Enna,  Ragusa,
           Siracusa,  Messina) hanno ammesso s.r.l.  e  s.a.s.,
           mentre   altri  no  (Es.  Palermo).  Inoltre   dalla
           verifica   delle  motivazioni  di  esclusione,   gli
           ispettorati provinciali che hanno ammesso le  s.r.l.
           e  le  s.a.s. non hanno citato in nessuno dei motivi
           di  esclusione relativi alla tipologia  della  forma
           societaria, che dunque non hanno contestato;

              per  ciò  che  concerne invece la cantierabilità,
           qualora    l'interpretazione    degli    ispettorati
           provinciali  per l'agricoltura si riferisca  ad  una
           cantierabilità  entro 90 giorni dalla  pubblicazione
           della  graduatoria  provvisoria, le  ditte  dovranno
           provvedere   alla   cantierabilità   delle    opere,
           nonostante:
              quelle  inserite negli allegati B e C non abbiano
           certezza del buon esito del riesame;
              quelle  in posizione  border line' (ovvero quelle
           a   cavallo  della  pos.  675  che  dovrebbe  essere
           l'ultima  finanziata in base alle  risorse  ad  oggi
           disponibili)  non abbiano certezza del  mantenimento
           della  posizione in graduatoria definitiva a seguito
           del riesame;
              le  ditte  ubicate in posizione  utile  siano  di
           fatto  obbligate a insediarsi prima del  decreto  di
           concessione   dell'aiuto,  in  quanto  quasi   tutte
           necessitano  di  autorizzazioni, titoli  abilitativi
           di  carattere urbanistico, da richiedersi  prima  di
           avere  il decreto di concessione dell'aiuto ai sensi
           dell'art. 4 del bando;

              CONSIDERATO inoltre che molte  Regioni,  come  ad
           esempio il Veneto, sono state particolarmente chiare
           ed esaustive nella stesura dell'analogo bando  della
           sottomisura 6.1.1, avendo descritto analiticamente i
           requisiti necessari al soggetto,  per  l'ottenimento
           degli aiuti (punto 2.1.1  Criteri  di  ammissibilità
           del soggetto'),

                    IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE
                               e per esso
               L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA, LO SVILUPPO
                     RURALE  E LA PESCA MEDITERRANEA

              a   sospendere  immediatamente  la  pubblicazione
           delle graduatorie provvisorie;

              a  pubblicare un chiarimento univoco  sulle  date
           di  scadenza relative alla cantierabilità  di  tutte
           le  casistiche  possibili  (insediati  e  insedianti
           alla  data  della domanda e insediati  e  insedianti
           dopo la data della domanda);

                 a   prendere   in  considerazione,   ai   fini
           dell'attribuzione     del     punteggio     relativo
           all'agricoltura  biologica  e  alle  produzione   di
           qualità,   che   i  requisiti  siano   in   possesso
           dell'azienda   beneficiaria   e   non   dell'impresa
           beneficiaria,  alla  data  di  presentazione   della
           domanda;

              in  autotutela,  viste  le discrepanze  poste  in
           essere  dai vari ispettorati provinciali nelle  fasi
           istruttorie,     di    proporre    e     dettagliare
           analiticamente  quali  siano  le  forme   societarie
           ammissibili  al  finanziamento  e  di  permettere  a
           tutti  i  partecipanti, in soccorso istruttorio,  di
           integrare  ed  impegnarsi alla costituzione  di  una
           forma  societaria tra quelle previste  e  pubblicate
           da   codesta   amministrazione   qualora   volessero
           rientrare tra i progetti ammissibili;

              in  caso di accoglimento delle richieste  di  cui
           sopra,  riorganizzare le somme destinate al bando  e
           suddivise  nelle  varie  sottomisure  al   fine   di
           incrementare  il numero di giovani cui  è  destinato
           l'aiuto  per l'insediamento e di evitare  disavanzi,
           favorendo lo scorrimento della graduatoria;

              pubblicare  nuovamente le graduatorie provvisorie
           della  sottomisura 6.1, con l'indicazione  specifica
           di   quali   ditte   (in  funzione   delle   risorse
           disponibili)   siano   posizionate   utilmente    in
           graduatoria.

              (6 settembre 2018)

              SUNSERI - CANCELLERI - CAPPELLO - CIANCIO -  FOTI
           -  MANGIACAVALLO - PALMERI - SIRAGUSA -  TRIZZINO  -
           ZAFARANA - ZITO - TANCREDI - SCHILLACI - DI  CARO  -
           CAMPO  - DI PAOLA - MARANO - PAGANA - DE LUCA  A.  -
           PASQUA

Misura 6.2 del PSR Sicilia - Testo integrale della mozione ARS del M5S

XVII Legislatura ARS

                                   MOZIONE

  N. 133  -  Avviamento  di  attività  imprenditoriali  per  le
           attività extra-agricole nelle zone rurali.

                     L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

              PREMESSO che:

              con    D.D.G.    del    Dipartimento    Regionale
           dell'Agricoltura n. 1082 del 24.04.2017  sono  state
           pubblicate    le   disposizioni   attuative    della
           sottomisura  6.2  del  PSR  Sicilia  2014/2020    in
           regime  de  minimis che prevede un aiuto forfettario
           di  euro  20.000,00  per l'avvio di  nuove  attività
           extra-agricole in zone rurali;

              con  prot. n. 24662 del 15/05/2017, l'Assessorato
           Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale  e
           della  Pesca  Mediterranea - Dipartimento  Regionale
           dell'Agricoltura  - ha emanato il bando  pubblico  a
           valere  sulla  summenzionata  sottomisura  con   una
           dotazione finanziaria pari a euro 20.000.000,00;

              con  il D.D.S. n.11815 del 01.08.2018, delle  482
           domande  presentate, sono risultate  ammissibili  al
           finanziamento esclusivamente 169 (allegato  A),  257
           sono  state ritenute non ricevibili (Allegato  B)  e
           56  sono  state  ritenute non ammissibili  (allegato
           C);

              molte  delle domande di cui all'all. B sono state
           ritenute   non ricevibili  in quanto  'Non  è  stata
           indicata la sede operativa dell'operazione;  Assenza
           del  contratto  di  affitto  e/o  comodato'  ovvero,
           tradotto   in  termini  pratici,  sono  state   così
           ritenute   poichè  probabilmente  non  è   risultata
           sufficiente   la   dichiarazione   di   impegno    a
           registrare  un  contratto  di  affitto/comodato  per
           quei  soggetti  che  intendevano avviare  l'attività
           solo in virtù dell'aiuto dell'amministrazione;

              CONSIDERATO che:

              l'avviso  prevede  la  concessione  di  un  aiuto
           all'avviamento  di  nuove  imprese  di  tipo   extra
           agricolo  (concesso in modo forfettario quale  aiuto
           alle  start-up),  promuovendo la  partecipazione  di
           giovani  sotto i 40 anni e rispondendo  direttamente
           alla   focus   area   6   volta   a    favorire   la
           diversificazione,  la creazione  e  lo  sviluppo  di
           piccole imprese nonché dell'occupazione ;

              nelle  Disposizioni Attuative, di cui  al  D.D.G.
           N.   1082   del   24/04/2017,  non  è  espressamente
           previsto  che  alla  data  di  presentazione   della
           domanda il contratto di affitto o di comodato  debba
           essere   stato   stipulato   e   registrato.    Tale
           presupposto  andrebbe in contraddizione  con  quanto
           riportato all'art. 4;

              CONSIDERATO INOLTRE che:

              nel  successivo art. 11, si legge: 'dichiarazione
           di   impegno  ad  iscriversi  alla  CCIAA  ,  o   ad
           aggiornare   detta  iscrizione  in  funzione   della
           attività  da avviare, e dichiarazione di impegno  ad
           aprire  regolare  partita IVA  prima  dell'emissione
           del  decreto  di  finanziamento  ;  -  nel  caso  di
           contratto  di  affitto  autodichiarazione  resa   ai
           sensi  di  legge  dalla quale si  evinca  la  durata
           minima  del  contratto di sei anni; -  nel  caso  di
           comodato, autodichiarazione resa ai sensi di  legge,
           dalla  quale  si  evinca la rinuncia  da  parte  del
           comodante, per sei anni, della facoltà prevista  dal
           seconda   comma   dell'articolo  1809   del   Codice
           Civile'.  Va  da  sé  che, come detto,  non  vi  sia
           alcuna  indicazione  specifica  circa  l'obbligo  da
           parte  dei  partecipanti di aver  già  stipulato  un
           contratto  di affitto o di comodato nel  momento  di
           presentazione  della  domanda.  Un  tale   tipo   di
           obbligo  risulterebbe, infatti  incongruo  anche  in
           considerazione    del    fatto    che    ai     fini
           dell'iscrizione  presso la CCIAA,  l'apertura  della
           partita  Iva,  basti una semplice  dichiarazione  di
           impegno;

              TENUTO CONTO che:

              con  le  risorse  del Psr Sicilia  2014-2020,  si
           intende   stimolare  la  competitività  del  settore
           agricolo,   realizzare  uno  sviluppo   territoriale
           equilibrato   delle  economie  e  comunità   rurali,
           compresa  la creazione ed il mantenimento  di  posti
           di  lavoro,  e  garantire  la  gestione  sostenibile
           delle risorse naturali e le azioni per il clima;

              senza  la  certezza  dell'aiuto  finanziario,  le
           costituende  imprese, in molti casi, hanno  ritenuto
           antieconomica   la  stipula  di  un   contratto   di
           affitto/comodato   o   l'avvio   di   una   attività
           identificando  la  sede  operativa,  a  causa  degli
           elevati  costi e impegni a lungo termine che  questi
           avrebbero    comportato.   Ciò   ha,    di    fatto,
           disincentivato  la partecipazione  alla  sottomisura
           e,     di     conseguenza,    ridotto    la    spesa
           dell'amministrazione regionale;

              la  dotazione  finanziaria risulta sufficiente  a
           finanziarie 1000 progetti a fronte degli appena  482
           presentati,

                    IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE

              a  ritenere ricevibili tutte le domande  complete
           sotto  ogni  aspetto e carenti esclusivamente  della
           stipula  del  contratto  di  affitto  o  comodato  o
           dell'indicazione      della      sede      operativa
           dell'operazione, cioè tutte quelle  domande  in  cui
           le  ditte  si  sono impegnate alla  costituzione  di
           nuove    imprese   secondo   gli   obiettivi   della
           sottomisura  e/o si sono impegnate alla  stipula  di
           contratti     di     affitto/comodato     attraverso
           dichiarazioni sostitutive, ovvero a permettere  che,
           nel  riesame  collettivo, possano  essere  integrati
           contratti     di     affitto/comodato     registrati
           tardivamente, ma con data di stipula congrua con  le
           esigenze  delle costituende imprese (con riferimento
           a  quanto  disposto dall'agenzia delle entrate,  che
           permette   la  registrazione  tardiva  di  contratti
           precedentemente stipulati, salvo il pagamento  della
           sanzione relativa alla registrazione tardiva);

              a  permettere l'integrazione della documentazione
           necessaria  a  rendere ammissibili al  finanziamento
           le  domande  non ricevibili al fine di  massimizzare
           le finalità della sottomisura;

              a  istituire un tavolo tecnico/gruppo  di  lavoro
           che  si  occupi  della stesura  del  prossimo  bando
           relativo  alla  sottomisura  6.2,   a  cui  dovranno
           partecipare,    oltre    ai    rappresentanti    del
           dipartimento di competenza ed il Responsabile  della
           misura/sottomisura,   anche   tecnici   agronomi   e
           stakeholders del settore.

              (3 settembre 2018)

              SUNSERI - CANCELLERI - CAPPELLO - CIANCIO -  FOTI
           -  MANGIACAVALLO - PALMERI - SIRAGUSA -  TRIZZINO  -
           ZAFARANA - ZITO - TANCREDI - SCHILLACI - DI  CARO  -
           CAMPO  - DI PAOLA - MARANO - PAGANA - DE LUCA  A.  -
           PASQUA