XVII Legislatura ARS
MOZIONE
N. 136 - Aiuti all'avviamento di imprese per giovani
agricoltori.
L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
PREMESSO che:
con l'allegato A al D.D.G. n. 926 del 10 Aprile
2017, l'Assessorato Regionale dell'agricoltura,
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea -
Dipartimento Regionale dell'Agricoltura - ha
pubblicato le disposizioni attuative relative alla
sottomisura 6.1 del P.S.R. Sicilia 2014/2020 Aiuti
all'avviamento di imprese per i giovani
agricoltori';
con D.D.G. del Dipartimento Regionale
dell'Agricoltura n. 1422/2017 è stato emanato il
bando in seno alla sottomisura 6.1 del P.S.R.
Sicilia 2014/2020 Aiuti all'avviamento di imprese
per i giovani agricoltori';
con successivo D.D.G. n. 2964/2017 detto bando è
stato modificato;
la dotazione finanziaria pubblica della
sottomisura 6.1 per l'intero periodo di
programmazione è pari ad euro 65.000.000,00 di
spesa pubblica, di cui FEASR euro 39.325.000,00;
il bando di cui al D.D.G. n. 1422/2017 prevedeva
per la Sottomisura 6.1 Aiuti all'avviamento di
imprese per giovani agricoltori' una dotazione
finanziaria di euro 40.000.000,00 di cui euro
24.200.000,00 FEASR. Per la Sottomisura 4.1
Sostegno a investimenti nelle aziende agricole'
una dotazione finanziaria di euro 160.000.000,00
di cui 96.800.000,00 FEASR. Per l'Operazione 6.4 a
Investimenti per la creazione e lo sviluppo di
attività extra-agricole -Supporto alla
diversificazione dell'attività agricola verso la
creazione e sviluppo di attività extra-agricole'
una dotazione finanziaria di euro 25.000.000,00 di
cui euro 15.125.000,00 FEASR. Per la Sottomisura
8.1 Sostegno alla forestazione/all'imboschimento'
una dotazione finanziaria di euro 10.000.000,00 di
cui euro 6.050.000,00 FEASR, per un totale di euro
235.000.000,00 di cui euro 142.175.000,00 FEASR;
in particolare, la Sottomisura 6.1 Aiuti
all'avviamento di imprese per i giovani
agricoltori' ai sensi dell'art. 2 del bando è
finalizzata a promuovere il ricambio generazionale
dell'agricoltura siciliana e a tal fine sostiene,
attraverso un premio forfettario di insediamento,
l'avvio di nuove imprese gestite da giovani
agricoltori che si insediano per la prima volta
nell'azienda agricola in qualità di capo azienda.
La sottomisura risponde al fabbisogno F05
Promuovere l'imprenditoria giovanile nel settore
agricolo e nelle zone rurali'. Essa contribuisce
direttamente alla Focus Area 2 b Agevolare
l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati
nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio
generazionale'. Per quanto concerne il contributo
agli obiettivi trasversali, l'inserimento di
giovani contribuisce anche al tema trasversale
dell'innovazione; infatti la presenza di nuove leve
in aree rurali può contribuire all'ammodernamento
del settore agricolo ed alla introduzione di nuovi
processi e nuove tecnologie produttive vista la
maggiore propensione dei giovani ad innovare
rispetto ai conduttori agricoli più maturi';
al punto 5.1 CONDIZIONI DI ACCESSO'
dell'allegato A al D.D.G. n. 926 del 10 Aprile 2017
viene espressamente riportato che nella medesima
azienda potranno insediarsi fino a tre giovani
agricoltori in forma associata (insediamento
plurimo); il premio sarà erogato a ciascuno degli
insediati, fino ad un massimo di tre premi.' Ed
inoltre che l'insediamento, sia singolo che
plurimo, potrà avvenire in una azienda condotta da
una forma associata, all'interno della quale il/i
giovane/i agricoltore/i assume/ono la
responsabilità legale e la preminenza gestionale
della società. Per forme associate si intendono: le
società di persone, le società di capitale, le
società cooperative agricole di conduzione di cui
all'art 2, punto 1 del D. lgs n. 99/2004. Qualsiasi
forma associata dovrà essere costituita allo scopo
di svolgere attività agricola.';
al punto 5.1.1 AMMISSIBILITA'' dell'allegato A
al D.D.G. n. 926 del 10 Aprile 2017 tra le altre
condizioni viene espressamente riportato che Il/I
giovane/i agricoltore/i può/possono essersi
insediato/i o insediarsi come:
giovane agricoltore che si insedia in una
azienda condotta singolarmente;
giovane/i agricoltore/i che si insedia/no in
un'azienda condotta da una società già costituita,
ad esclusione delle società di persone che dovranno
essere costituite esclusivamente dai giovani
insediati;
giovane/i agricoltore/i che si insedia/no in una
azienda che sarà condotta da una società da
costituire dopo la presentazione della domanda, ad
esclusione delle società di persone;
giovani agricoltori (almeno due e massimo tre)
che hanno costituito/costituiscono una società di
persone per la conduzione di una azienda composta
esclusivamente dagli stessi giovani insediati; la
costituzione della società di persone può avvenire
sia prima (entro i dodici mesi precedenti la
domanda di sostegno) che dopo la presentazione
della domanda di accesso al bando.';
in data 20/08/2018 veniva emanato il D.D.G. n.
1920 ed allegati, di rettifica al D.D.G. n. 1916
del 10/08/2018 ed allegati, con la pubblicazione
degli elenchi provvisori della sottomisura in
oggetto;
così per come si presenta la graduatoria
provvisoria, in relazione alla dotazione
finanziaria riportata nel bando, sarebbero
finanziate le ditte fino alla posizione n. 675
circa. Tale graduatoria, esaurirebbe le risorse a
disposizione per l'insediamento di n. 1000 giovani
(40.000.000,00 euro), ponendo l'amministrazione di
fronte ad una mancata spesa di circa 100.000.000,00
euro delle risorse bandite per le
sottomisure/operazioni collegate alla sottomisura
6.1. Tale somma è desumibile confrontando le
dotazioni finanziarie della sottomisura 6.1 e di
tutte le sottomisure ad essa collegate, con gli
importi previsti dall'Allegato A al D.D.G. 1920;
CONSIDERATO che:
l'art. 2555 del Codice Civile definisce
l'azienda come il complesso dei beni organizzati
dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa';
l'art. 2082 del Codice Civile definisce
l'imprenditore come chi esercita professionalmente
un'attività economica organizzata al fine della
produzione o dello scambio di beni o di servizi';
l'art. 2135 del Codice Civile definisce
l'imprenditore agricolo come colui che esercita
una delle seguenti attività: coltivazione del
fondo, selvicoltura, allevamento di animali e
attività connesse';
nella FAQ n.2 del file FAQ sottomisura 6.1
pubblicato in data 07/07/17 viene negata la
possibilità di attribuzione del punteggio relativo
a produzioni di qualità o biologiche a giovani che
si insediano in aziende biologiche o con produzioni
di qualità per l'avvio di nuove imprese in
continuità con i cedenti, confondendo le
definizioni di impresa e azienda;
l'amministrazione regionale non ha attribuito ai
giovani che hanno presentato domanda il punteggio
relativo alle produzioni DOP/IGP o Bio in quanto ha
ritenuto ammissibile l'attribuzione del punteggio
solo se il requisito era posseduto dal beneficiario
richiedente. Nell'ottica del ricambio generazionale
e della continuità aziendale, risulta chiaro che
l'amministrazione dovrebbe incentivare i giovani
insedianti a proseguire l'attività di agricoltura
biologica e/o di qualità condotta dai cedenti,
rendendo ammissibile tale punteggio;
ad ulteriore chiarimento dei due punti
precedenti, a titolo di esempio, con
l'interpretazione fornita nell'area FAQ,
l'amministrazione ritiene ammissibile
l'attribuzione del punteggio relativo alle
produzioni Bio' o di qualità' (cert. DOP/IGP
etc..) solo nel caso in cui la partita iva del
beneficiario coincida con la partita iva del
soggetto che ha fatturato per più del 50% del
proprio prodotto (non è chiaro se in termini
quantitativi o economici) come Bio' o di qualità'
nell'esercizio finanziario antecedente rispetto
alla data della domanda;
l'amministrazione ha ritenuto ammissibili al
finanziamento le ditte di cui alle posizioni nn.
255, 415, 610, 616,617, 655, 737, 794, 1281, 1285,
1316, 1449, 1490, 1575 e 1808 dell'allegato A al
predetto D.G.G. 1920, nonostante si tratti di
società agricole in accomandita semplice; ha
ritenuto altresì ammissibili al finanziamento le
ditte di cui alle posizioni 747, 799 e 1562
nonostante si tratti di srl con più di un socio;
l'amministrazione non ha ritenuto ammissibili
alcuni progetti, inserendoli nelle seguenti
posizioni dell'allegato B al D.D.G. 1920. Tali
progetti sono riportati, a titolo esemplificativo,
per incrementare la facilità di comprensione delle
richieste di seguito elencate:
Pos. 664 con la seguente motivazione: la
costituenda sas non rientra nella tipologia di
società previste dalle disposizioni attuative di
misura per gli insediamenti plurimi, non potendo
garantire i requisiti che devono possedere tutti i
soci che si insediano (uguale corresponsabilità
civile e fiscale)';
Pos. 667 per le seguenti motivazioni: da psa è
prevista la costituzione di una srl, da bozza atto
costitutivo è prevista la costituzione di una sas,
entrambe le due tipologie di società non risultano
previste dalle disposizioni attuative di misura
(6.1) per gli insediamenti plurimi, non potendo
garantire i requisiti che devono possedere tutti i
soci che si insediano (uguale corresponsabilità
civile e fiscale)';
Pos. 668 con la seguente motivazione: la
costituenda sas non rientra nella tipologia di
società previste dalle disposizioni attuative di
misura per gli insediamenti plurimi, non potendo
garantire i requisiti che devono possedere tutti i
soci che si insediano (uguale corresponsabilità
civile e fiscale)';
Pos. 652 con la seguente motivazione la ditta
intende costituire una s.a.s. con due soci, per i
quali non si prevede l'assunzione di responsabilità
civile e fiscale di entrambi.';
Pos. 612 con la seguente motivazione: lo
statuto non riporta le condizioni dell'assunzione
di responsabilità' da parte dei giovani che
intendono insediarsi e non riporta l'impegno a non
modificare lo stesso per la durata dell'impegno';
Pos. 659 con la seguente motivazione: nella
società in accomandita semplice che si intende
costituire non si prevede l'assunzione di
responsabilità civile e fiscale di entrambi i soci
che intendono insediarsi';
Pos. 626 con la seguente motivazione: Si tratta
di insediamento plurimo in una società in
accomandita semplice che si dovrà costituire (vedi
bozza dell'atto costitutivo e PSA)';
Pos. 411 con la seguente motivazione trattasi
di un insediamento plurimo all'interno di una
società' di capitali, non previsto dalla
sottomisura 6.1';
da una disamina del bando e delle disposizioni
attuative della sottomisura 6.1 e delle
Disposizioni attuative di tutte le
sottomisure/operazioni ad essa collegate, emergono
alcune incongruenze relative alle date di
cantierabilità dei progetti presentati, che
ingenerano in confusione, in quanto:
all'art. 4 del bando della sottomisura 4.1,
ultimo paragrafo, è specificato che In deroga a
quanto previsto nelle Disposizioni Attuative
specifiche delle sottomisure collegate alla
sottomisura 6.1 nell'ambito del Pacchetto Giovani,
nel caso di giovani che non si sono ancora
insediati al momento del rilascio informatico della
domanda, ai fini dell'ammissibilità della stessa
non sarà necessario produrre la documentazione
relativa ad autorizzazioni, Nulla Osta, permessi,
riferibili all'azienda oggetto del finanziamento
e/o all'esecutività del progetto. La produzione di
tale documentazione dovrà comunque avvenire prima
del decreto di concessione del sostegno.';
al punto 7 delle disposizioni attuative della
sottomisura 6.1 viene riportato: L'eventuale
cantierabilità degli interventi dovrà essere
dimostrata, ai sensi dell'art. 19, paragrafo 4, del
Reg. UE n. 1305/2013, entro i 120 giorni successivi
dalla data di notifica del decreto di concessione
del sostegno';
al punto 21 delle disposizioni attuative della
sottomisura 6.1 viene riportato: Per la
documentazione necessaria per rendere cantierabili
le opere ammesse a finanziamento (autorizzazioni,
concessioni, altro), si rimanda alle disposizioni
specifiche delle sottomisure attivate nel
Pacchetto';
al punto 15 delle disposizioni attuative della
sottomisura 6.1 viene riportato: la presentazione
del progetto esecutivo, la cui cantierabilità dovrà
essere dimostrata entro 120 giorni dalla data del
decreto di concessione del sostegno..';
al punto 26 delle disposizioni attuative della
sottomisura 6.1 viene riportato per le opere la
cui realizzazione necessita di provvedimenti
autorizzativi di enti terzi che ne attestino la
immediata cantierabilità, l'Amministrazione potrà
concedere un periodo massimo di quattro mesi dalla
data del decreto di concessione del sostegno';
al punto n.4 delle Disposizioni Attuative
specifiche dell'operazione 6.4a viene riportato La
cantierabilità del progetto dovrà essere comunque
successivamente assicurata entro 90 giorni dalla
pubblicazione della graduatoria provvisoria sul
sito';
al punto n.14 delle Disposizioni Attuative
specifiche dell'operazione 6.4a viene riportato
la cantierabilità dovrà essere ottenuta e
dimostrata entro il termine perentorio di 90 giorni
dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria.
Trascorso il termine assegnato senza che tale
obbligo sia stato assolto, la domanda di sostegno
sarà ritenuta non ammissibile per mancanza di
cantierabilità dell'iniziativa progettuale.';
al punto n.5 delle Disposizioni Attuative
specifiche della sottomisura 4.1 viene riportato
la cui cantierabilità dovrà essere dimostrata
entro 90 giorni dalla pubblicazione della
graduatoria provvisoria. Trascorso il predetto
termine assegnato (90 gg.) senza che tale obbligo
sia stato assolto, la domanda di sostegno sarà
ritenuta non ammissibile nella graduatoria
definitiva per mancata cantierabilità
dell'iniziativa progettuale e sarà esclusa dal
finanziamento del relativo bando';
al punto n. 16.3.1 delle Disposizioni Attuative
specifiche della sottomisura 4.1 viene riportato:
Il progetto presentato deve essere esecutivo, la
cantierabilità deve essere ottenuta e dimostrata
entro il termine perentorio di 90 giorni dalla
pubblicazione della graduatoria provvisoria.
Trascorso il termine assegnato senza che tale
obbligo sia stato assolto, la domanda di sostegno
sarà ritenuta non ammissibile per mancanza di
cantierabilità dell'iniziativa progettuale';
TENUTO CONTO che:
per ciò che concerne la decisione assunta
dall'amministrazione regionale circa le modalità di
attribuzione del punteggio per le produzioni
biologiche e/o DOP/IGP, essa genera casistiche tali
da apparire ingiuste per i giovani insedianti. A
titolo esemplificativo, ad un giovane che si
insedia per la prima volta in agricoltura con una
nuova partita iva, in un'azienda che è stata
condotta in regime di agricoltura biologica (o con
produzioni di qualità) in precedenza da un soggetto
cedente, e che continuerà tale conduzione, a parità
di investimenti proposti e di tipologia di azienda,
sarà assegnato lo stesso punteggio di un altro
giovane che si insedia per la prima volta in
agricoltura con una nuova partita iva, in
un'azienda che è non stata condotta in regime di
agricoltura biologica o con produzioni di qualità,
e che non lo farà nemmeno in futuro;
per ciò che concerne le forme societarie, da una
analisi delle graduatorie di cui al punto
precedente, si evince una disparità di trattamento
nell'istruttoria eseguita dai vari ispettorati
provinciali, infatti, alcuni (Es. Enna, Ragusa,
Siracusa, Messina) hanno ammesso s.r.l. e s.a.s.,
mentre altri no (Es. Palermo). Inoltre dalla
verifica delle motivazioni di esclusione, gli
ispettorati provinciali che hanno ammesso le s.r.l.
e le s.a.s. non hanno citato in nessuno dei motivi
di esclusione relativi alla tipologia della forma
societaria, che dunque non hanno contestato;
per ciò che concerne invece la cantierabilità,
qualora l'interpretazione degli ispettorati
provinciali per l'agricoltura si riferisca ad una
cantierabilità entro 90 giorni dalla pubblicazione
della graduatoria provvisoria, le ditte dovranno
provvedere alla cantierabilità delle opere,
nonostante:
quelle inserite negli allegati B e C non abbiano
certezza del buon esito del riesame;
quelle in posizione border line' (ovvero quelle
a cavallo della pos. 675 che dovrebbe essere
l'ultima finanziata in base alle risorse ad oggi
disponibili) non abbiano certezza del mantenimento
della posizione in graduatoria definitiva a seguito
del riesame;
le ditte ubicate in posizione utile siano di
fatto obbligate a insediarsi prima del decreto di
concessione dell'aiuto, in quanto quasi tutte
necessitano di autorizzazioni, titoli abilitativi
di carattere urbanistico, da richiedersi prima di
avere il decreto di concessione dell'aiuto ai sensi
dell'art. 4 del bando;
CONSIDERATO inoltre che molte Regioni, come ad
esempio il Veneto, sono state particolarmente chiare
ed esaustive nella stesura dell'analogo bando della
sottomisura 6.1.1, avendo descritto analiticamente i
requisiti necessari al soggetto, per l'ottenimento
degli aiuti (punto 2.1.1 Criteri di ammissibilità
del soggetto'),
IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE
e per esso
L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA, LO SVILUPPO
RURALE E LA PESCA MEDITERRANEA
a sospendere immediatamente la pubblicazione
delle graduatorie provvisorie;
a pubblicare un chiarimento univoco sulle date
di scadenza relative alla cantierabilità di tutte
le casistiche possibili (insediati e insedianti
alla data della domanda e insediati e insedianti
dopo la data della domanda);
a prendere in considerazione, ai fini
dell'attribuzione del punteggio relativo
all'agricoltura biologica e alle produzione di
qualità, che i requisiti siano in possesso
dell'azienda beneficiaria e non dell'impresa
beneficiaria, alla data di presentazione della
domanda;
in autotutela, viste le discrepanze poste in
essere dai vari ispettorati provinciali nelle fasi
istruttorie, di proporre e dettagliare
analiticamente quali siano le forme societarie
ammissibili al finanziamento e di permettere a
tutti i partecipanti, in soccorso istruttorio, di
integrare ed impegnarsi alla costituzione di una
forma societaria tra quelle previste e pubblicate
da codesta amministrazione qualora volessero
rientrare tra i progetti ammissibili;
in caso di accoglimento delle richieste di cui
sopra, riorganizzare le somme destinate al bando e
suddivise nelle varie sottomisure al fine di
incrementare il numero di giovani cui è destinato
l'aiuto per l'insediamento e di evitare disavanzi,
favorendo lo scorrimento della graduatoria;
pubblicare nuovamente le graduatorie provvisorie
della sottomisura 6.1, con l'indicazione specifica
di quali ditte (in funzione delle risorse
disponibili) siano posizionate utilmente in
graduatoria.
(6 settembre 2018)
SUNSERI - CANCELLERI - CAPPELLO - CIANCIO - FOTI
- MANGIACAVALLO - PALMERI - SIRAGUSA - TRIZZINO -
ZAFARANA - ZITO - TANCREDI - SCHILLACI - DI CARO -
CAMPO - DI PAOLA - MARANO - PAGANA - DE LUCA A. -
PASQUA