XVII Legislatura ARS MOZIONE N. 136 - Aiuti all'avviamento di imprese per giovani agricoltori. L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA PREMESSO che: con l'allegato A al D.D.G. n. 926 del 10 Aprile 2017, l'Assessorato Regionale dell'agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura - ha pubblicato le disposizioni attuative relative alla sottomisura 6.1 del P.S.R. Sicilia 2014/2020 Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori'; con D.D.G. del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura n. 1422/2017 è stato emanato il bando in seno alla sottomisura 6.1 del P.S.R. Sicilia 2014/2020 Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori'; con successivo D.D.G. n. 2964/2017 detto bando è stato modificato; la dotazione finanziaria pubblica della sottomisura 6.1 per l'intero periodo di programmazione è pari ad euro 65.000.000,00 di spesa pubblica, di cui FEASR euro 39.325.000,00; il bando di cui al D.D.G. n. 1422/2017 prevedeva per la Sottomisura 6.1 Aiuti all'avviamento di imprese per giovani agricoltori' una dotazione finanziaria di euro 40.000.000,00 di cui euro 24.200.000,00 FEASR. Per la Sottomisura 4.1 Sostegno a investimenti nelle aziende agricole' una dotazione finanziaria di euro 160.000.000,00 di cui 96.800.000,00 FEASR. Per l'Operazione 6.4 a Investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole -Supporto alla diversificazione dell'attività agricola verso la creazione e sviluppo di attività extra-agricole' una dotazione finanziaria di euro 25.000.000,00 di cui euro 15.125.000,00 FEASR. Per la Sottomisura 8.1 Sostegno alla forestazione/all'imboschimento' una dotazione finanziaria di euro 10.000.000,00 di cui euro 6.050.000,00 FEASR, per un totale di euro 235.000.000,00 di cui euro 142.175.000,00 FEASR; in particolare, la Sottomisura 6.1 Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori' ai sensi dell'art. 2 del bando è finalizzata a promuovere il ricambio generazionale dell'agricoltura siciliana e a tal fine sostiene, attraverso un premio forfettario di insediamento, l'avvio di nuove imprese gestite da giovani agricoltori che si insediano per la prima volta nell'azienda agricola in qualità di capo azienda. La sottomisura risponde al fabbisogno F05 Promuovere l'imprenditoria giovanile nel settore agricolo e nelle zone rurali'. Essa contribuisce direttamente alla Focus Area 2 b Agevolare l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale'. Per quanto concerne il contributo agli obiettivi trasversali, l'inserimento di giovani contribuisce anche al tema trasversale dell'innovazione; infatti la presenza di nuove leve in aree rurali può contribuire all'ammodernamento del settore agricolo ed alla introduzione di nuovi processi e nuove tecnologie produttive vista la maggiore propensione dei giovani ad innovare rispetto ai conduttori agricoli più maturi'; al punto 5.1 CONDIZIONI DI ACCESSO' dell'allegato A al D.D.G. n. 926 del 10 Aprile 2017 viene espressamente riportato che nella medesima azienda potranno insediarsi fino a tre giovani agricoltori in forma associata (insediamento plurimo); il premio sarà erogato a ciascuno degli insediati, fino ad un massimo di tre premi.' Ed inoltre che l'insediamento, sia singolo che plurimo, potrà avvenire in una azienda condotta da una forma associata, all'interno della quale il/i giovane/i agricoltore/i assume/ono la responsabilità legale e la preminenza gestionale della società. Per forme associate si intendono: le società di persone, le società di capitale, le società cooperative agricole di conduzione di cui all'art 2, punto 1 del D. lgs n. 99/2004. Qualsiasi forma associata dovrà essere costituita allo scopo di svolgere attività agricola.'; al punto 5.1.1 AMMISSIBILITA'' dell'allegato A al D.D.G. n. 926 del 10 Aprile 2017 tra le altre condizioni viene espressamente riportato che Il/I giovane/i agricoltore/i può/possono essersi insediato/i o insediarsi come: giovane agricoltore che si insedia in una azienda condotta singolarmente; giovane/i agricoltore/i che si insedia/no in un'azienda condotta da una società già costituita, ad esclusione delle società di persone che dovranno essere costituite esclusivamente dai giovani insediati; giovane/i agricoltore/i che si insedia/no in una azienda che sarà condotta da una società da costituire dopo la presentazione della domanda, ad esclusione delle società di persone; giovani agricoltori (almeno due e massimo tre) che hanno costituito/costituiscono una società di persone per la conduzione di una azienda composta esclusivamente dagli stessi giovani insediati; la costituzione della società di persone può avvenire sia prima (entro i dodici mesi precedenti la domanda di sostegno) che dopo la presentazione della domanda di accesso al bando.'; in data 20/08/2018 veniva emanato il D.D.G. n. 1920 ed allegati, di rettifica al D.D.G. n. 1916 del 10/08/2018 ed allegati, con la pubblicazione degli elenchi provvisori della sottomisura in oggetto; così per come si presenta la graduatoria provvisoria, in relazione alla dotazione finanziaria riportata nel bando, sarebbero finanziate le ditte fino alla posizione n. 675 circa. Tale graduatoria, esaurirebbe le risorse a disposizione per l'insediamento di n. 1000 giovani (40.000.000,00 euro), ponendo l'amministrazione di fronte ad una mancata spesa di circa 100.000.000,00 euro delle risorse bandite per le sottomisure/operazioni collegate alla sottomisura 6.1. Tale somma è desumibile confrontando le dotazioni finanziarie della sottomisura 6.1 e di tutte le sottomisure ad essa collegate, con gli importi previsti dall'Allegato A al D.D.G. 1920; CONSIDERATO che: l'art. 2555 del Codice Civile definisce l'azienda come il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa'; l'art. 2082 del Codice Civile definisce l'imprenditore come chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi'; l'art. 2135 del Codice Civile definisce l'imprenditore agricolo come colui che esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse'; nella FAQ n.2 del file FAQ sottomisura 6.1 pubblicato in data 07/07/17 viene negata la possibilità di attribuzione del punteggio relativo a produzioni di qualità o biologiche a giovani che si insediano in aziende biologiche o con produzioni di qualità per l'avvio di nuove imprese in continuità con i cedenti, confondendo le definizioni di impresa e azienda; l'amministrazione regionale non ha attribuito ai giovani che hanno presentato domanda il punteggio relativo alle produzioni DOP/IGP o Bio in quanto ha ritenuto ammissibile l'attribuzione del punteggio solo se il requisito era posseduto dal beneficiario richiedente. Nell'ottica del ricambio generazionale e della continuità aziendale, risulta chiaro che l'amministrazione dovrebbe incentivare i giovani insedianti a proseguire l'attività di agricoltura biologica e/o di qualità condotta dai cedenti, rendendo ammissibile tale punteggio; ad ulteriore chiarimento dei due punti precedenti, a titolo di esempio, con l'interpretazione fornita nell'area FAQ, l'amministrazione ritiene ammissibile l'attribuzione del punteggio relativo alle produzioni Bio' o di qualità' (cert. DOP/IGP etc..) solo nel caso in cui la partita iva del beneficiario coincida con la partita iva del soggetto che ha fatturato per più del 50% del proprio prodotto (non è chiaro se in termini quantitativi o economici) come Bio' o di qualità' nell'esercizio finanziario antecedente rispetto alla data della domanda; l'amministrazione ha ritenuto ammissibili al finanziamento le ditte di cui alle posizioni nn. 255, 415, 610, 616,617, 655, 737, 794, 1281, 1285, 1316, 1449, 1490, 1575 e 1808 dell'allegato A al predetto D.G.G. 1920, nonostante si tratti di società agricole in accomandita semplice; ha ritenuto altresì ammissibili al finanziamento le ditte di cui alle posizioni 747, 799 e 1562 nonostante si tratti di srl con più di un socio; l'amministrazione non ha ritenuto ammissibili alcuni progetti, inserendoli nelle seguenti posizioni dell'allegato B al D.D.G. 1920. Tali progetti sono riportati, a titolo esemplificativo, per incrementare la facilità di comprensione delle richieste di seguito elencate: Pos. 664 con la seguente motivazione: la costituenda sas non rientra nella tipologia di società previste dalle disposizioni attuative di misura per gli insediamenti plurimi, non potendo garantire i requisiti che devono possedere tutti i soci che si insediano (uguale corresponsabilità civile e fiscale)'; Pos. 667 per le seguenti motivazioni: da psa è prevista la costituzione di una srl, da bozza atto costitutivo è prevista la costituzione di una sas, entrambe le due tipologie di società non risultano previste dalle disposizioni attuative di misura (6.1) per gli insediamenti plurimi, non potendo garantire i requisiti che devono possedere tutti i soci che si insediano (uguale corresponsabilità civile e fiscale)'; Pos. 668 con la seguente motivazione: la costituenda sas non rientra nella tipologia di società previste dalle disposizioni attuative di misura per gli insediamenti plurimi, non potendo garantire i requisiti che devono possedere tutti i soci che si insediano (uguale corresponsabilità civile e fiscale)'; Pos. 652 con la seguente motivazione la ditta intende costituire una s.a.s. con due soci, per i quali non si prevede l'assunzione di responsabilità civile e fiscale di entrambi.'; Pos. 612 con la seguente motivazione: lo statuto non riporta le condizioni dell'assunzione di responsabilità' da parte dei giovani che intendono insediarsi e non riporta l'impegno a non modificare lo stesso per la durata dell'impegno'; Pos. 659 con la seguente motivazione: nella società in accomandita semplice che si intende costituire non si prevede l'assunzione di responsabilità civile e fiscale di entrambi i soci che intendono insediarsi'; Pos. 626 con la seguente motivazione: Si tratta di insediamento plurimo in una società in accomandita semplice che si dovrà costituire (vedi bozza dell'atto costitutivo e PSA)'; Pos. 411 con la seguente motivazione trattasi di un insediamento plurimo all'interno di una società' di capitali, non previsto dalla sottomisura 6.1'; da una disamina del bando e delle disposizioni attuative della sottomisura 6.1 e delle Disposizioni attuative di tutte le sottomisure/operazioni ad essa collegate, emergono alcune incongruenze relative alle date di cantierabilità dei progetti presentati, che ingenerano in confusione, in quanto: all'art. 4 del bando della sottomisura 4.1, ultimo paragrafo, è specificato che In deroga a quanto previsto nelle Disposizioni Attuative specifiche delle sottomisure collegate alla sottomisura 6.1 nell'ambito del Pacchetto Giovani, nel caso di giovani che non si sono ancora insediati al momento del rilascio informatico della domanda, ai fini dell'ammissibilità della stessa non sarà necessario produrre la documentazione relativa ad autorizzazioni, Nulla Osta, permessi, riferibili all'azienda oggetto del finanziamento e/o all'esecutività del progetto. La produzione di tale documentazione dovrà comunque avvenire prima del decreto di concessione del sostegno.'; al punto 7 delle disposizioni attuative della sottomisura 6.1 viene riportato: L'eventuale cantierabilità degli interventi dovrà essere dimostrata, ai sensi dell'art. 19, paragrafo 4, del Reg. UE n. 1305/2013, entro i 120 giorni successivi dalla data di notifica del decreto di concessione del sostegno'; al punto 21 delle disposizioni attuative della sottomisura 6.1 viene riportato: Per la documentazione necessaria per rendere cantierabili le opere ammesse a finanziamento (autorizzazioni, concessioni, altro), si rimanda alle disposizioni specifiche delle sottomisure attivate nel Pacchetto'; al punto 15 delle disposizioni attuative della sottomisura 6.1 viene riportato: la presentazione del progetto esecutivo, la cui cantierabilità dovrà essere dimostrata entro 120 giorni dalla data del decreto di concessione del sostegno..'; al punto 26 delle disposizioni attuative della sottomisura 6.1 viene riportato per le opere la cui realizzazione necessita di provvedimenti autorizzativi di enti terzi che ne attestino la immediata cantierabilità, l'Amministrazione potrà concedere un periodo massimo di quattro mesi dalla data del decreto di concessione del sostegno'; al punto n.4 delle Disposizioni Attuative specifiche dell'operazione 6.4a viene riportato La cantierabilità del progetto dovrà essere comunque successivamente assicurata entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria sul sito'; al punto n.14 delle Disposizioni Attuative specifiche dell'operazione 6.4a viene riportato la cantierabilità dovrà essere ottenuta e dimostrata entro il termine perentorio di 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria. Trascorso il termine assegnato senza che tale obbligo sia stato assolto, la domanda di sostegno sarà ritenuta non ammissibile per mancanza di cantierabilità dell'iniziativa progettuale.'; al punto n.5 delle Disposizioni Attuative specifiche della sottomisura 4.1 viene riportato la cui cantierabilità dovrà essere dimostrata entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria. Trascorso il predetto termine assegnato (90 gg.) senza che tale obbligo sia stato assolto, la domanda di sostegno sarà ritenuta non ammissibile nella graduatoria definitiva per mancata cantierabilità dell'iniziativa progettuale e sarà esclusa dal finanziamento del relativo bando'; al punto n. 16.3.1 delle Disposizioni Attuative specifiche della sottomisura 4.1 viene riportato: Il progetto presentato deve essere esecutivo, la cantierabilità deve essere ottenuta e dimostrata entro il termine perentorio di 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria. Trascorso il termine assegnato senza che tale obbligo sia stato assolto, la domanda di sostegno sarà ritenuta non ammissibile per mancanza di cantierabilità dell'iniziativa progettuale'; TENUTO CONTO che: per ciò che concerne la decisione assunta dall'amministrazione regionale circa le modalità di attribuzione del punteggio per le produzioni biologiche e/o DOP/IGP, essa genera casistiche tali da apparire ingiuste per i giovani insedianti. A titolo esemplificativo, ad un giovane che si insedia per la prima volta in agricoltura con una nuova partita iva, in un'azienda che è stata condotta in regime di agricoltura biologica (o con produzioni di qualità) in precedenza da un soggetto cedente, e che continuerà tale conduzione, a parità di investimenti proposti e di tipologia di azienda, sarà assegnato lo stesso punteggio di un altro giovane che si insedia per la prima volta in agricoltura con una nuova partita iva, in un'azienda che è non stata condotta in regime di agricoltura biologica o con produzioni di qualità, e che non lo farà nemmeno in futuro; per ciò che concerne le forme societarie, da una analisi delle graduatorie di cui al punto precedente, si evince una disparità di trattamento nell'istruttoria eseguita dai vari ispettorati provinciali, infatti, alcuni (Es. Enna, Ragusa, Siracusa, Messina) hanno ammesso s.r.l. e s.a.s., mentre altri no (Es. Palermo). Inoltre dalla verifica delle motivazioni di esclusione, gli ispettorati provinciali che hanno ammesso le s.r.l. e le s.a.s. non hanno citato in nessuno dei motivi di esclusione relativi alla tipologia della forma societaria, che dunque non hanno contestato; per ciò che concerne invece la cantierabilità, qualora l'interpretazione degli ispettorati provinciali per l'agricoltura si riferisca ad una cantierabilità entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, le ditte dovranno provvedere alla cantierabilità delle opere, nonostante: quelle inserite negli allegati B e C non abbiano certezza del buon esito del riesame; quelle in posizione border line' (ovvero quelle a cavallo della pos. 675 che dovrebbe essere l'ultima finanziata in base alle risorse ad oggi disponibili) non abbiano certezza del mantenimento della posizione in graduatoria definitiva a seguito del riesame; le ditte ubicate in posizione utile siano di fatto obbligate a insediarsi prima del decreto di concessione dell'aiuto, in quanto quasi tutte necessitano di autorizzazioni, titoli abilitativi di carattere urbanistico, da richiedersi prima di avere il decreto di concessione dell'aiuto ai sensi dell'art. 4 del bando; CONSIDERATO inoltre che molte Regioni, come ad esempio il Veneto, sono state particolarmente chiare ed esaustive nella stesura dell'analogo bando della sottomisura 6.1.1, avendo descritto analiticamente i requisiti necessari al soggetto, per l'ottenimento degli aiuti (punto 2.1.1 Criteri di ammissibilità del soggetto'), IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE e per esso L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA, LO SVILUPPO RURALE E LA PESCA MEDITERRANEA a sospendere immediatamente la pubblicazione delle graduatorie provvisorie; a pubblicare un chiarimento univoco sulle date di scadenza relative alla cantierabilità di tutte le casistiche possibili (insediati e insedianti alla data della domanda e insediati e insedianti dopo la data della domanda); a prendere in considerazione, ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo all'agricoltura biologica e alle produzione di qualità, che i requisiti siano in possesso dell'azienda beneficiaria e non dell'impresa beneficiaria, alla data di presentazione della domanda; in autotutela, viste le discrepanze poste in essere dai vari ispettorati provinciali nelle fasi istruttorie, di proporre e dettagliare analiticamente quali siano le forme societarie ammissibili al finanziamento e di permettere a tutti i partecipanti, in soccorso istruttorio, di integrare ed impegnarsi alla costituzione di una forma societaria tra quelle previste e pubblicate da codesta amministrazione qualora volessero rientrare tra i progetti ammissibili; in caso di accoglimento delle richieste di cui sopra, riorganizzare le somme destinate al bando e suddivise nelle varie sottomisure al fine di incrementare il numero di giovani cui è destinato l'aiuto per l'insediamento e di evitare disavanzi, favorendo lo scorrimento della graduatoria; pubblicare nuovamente le graduatorie provvisorie della sottomisura 6.1, con l'indicazione specifica di quali ditte (in funzione delle risorse disponibili) siano posizionate utilmente in graduatoria. (6 settembre 2018) SUNSERI - CANCELLERI - CAPPELLO - CIANCIO - FOTI - MANGIACAVALLO - PALMERI - SIRAGUSA - TRIZZINO - ZAFARANA - ZITO - TANCREDI - SCHILLACI - DI CARO - CAMPO - DI PAOLA - MARANO - PAGANA - DE LUCA A. - PASQUA
giovedì 11 ottobre 2018
Sottomisura 6.1 del PSR Sicilia - testo integrale della mozione M5S ARS
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